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Anzitutto, il decreto interministeriale del 9
dicembre 2016 sull'etichettatura d'origine del lattiero-caseario
resterà in vigore fino al 31 marzo 2019, in via sperimentale. Il periodo
è considerato da diversi operatori troppo breve per adeguarsi alle
nuove disposizioni, col rischio che una simile normativa non venga mai
adottata in altri Paesi Ue. E che nemmeno in Italia quest'obbligo possa
diventare definitivo.In particolare, sono due le conseguenze che
preoccupano i produttori. In primis, la norma nazionale potrebbe essere
in contrasto con la politica di libero scambio dell'Unione europea, ma è
a livello internazionale che si temono i problemi più grandi, a causa
dell'adozione, in certi Paesi focus, di norme che penalizzano le
importazioni.
C'è poi il discorso dei numerosi adempimenti richiesti alle aziende,
per adeguarsi alle nuove disposizioni: comporteranno costi elevati. I
produttori temono di dover supportare ingenti esborsi, essendo però
obbligati a mantenere i medesimi prezzi al consumo. Anche se i
produttori avranno sei mesi di tempo per smaltire le scorte. E sui
prodotti ancora invenduti sarà possibile apporre etichette inamovibili
ad integrazione. Sarà anche possibile aggiungere, oltre alle indicazioni
obbligatorie, ulteriori info in etichetta; ad esempio l'origine
regionale del latte, ovvero la scritta «100%
latte italiano», purché non
ingenerino confusione nei consumatori.
Un altro nodo riguarda le Dop e Igp, escluse dall'etichettatura
d'origine. Per questi prodotti l'origine è certificata dai singoli
disciplinari di produzione; dunque, è altamente probabile che nella loro
etichettatura non si allineeranno mai alle nuove disposizioni, anche
per via del complesso iter a cui andrebbero incontro. Il rischio, però, è
che agli occhi dei consumatori le loro indicazioni d'origine sembrino
meno complete rispetto alle nuove etichette in vigore da oggi.
Finita qui? No, ci sono ancora diversi punti da chiarire: la norma
madre del decreto del 9 dicembre 2016 è il regolamento Ue 1169/11; bene,
a due anni dalla sua entrata in vigore in Italia, mancano ancora i
relativi decreti sanzionatori. Per questo, a riguardo, il decreto in
vigore da oggi rimanda al dispositivo sanzionatorio previsto dall'art.
4, comma 10, della legge 4/2011, che prevede sanzioni tra 1.600 e 9.500
euro per chi viola gli obblighi di etichettatura.
E ancora, con la dizione «paese di trasformazione» il decreto si
riferisce all'ultima fase significativa e, quindi, in essa dovrebbe
essere inclusa anche la stagionatura. Ma quanti giorni sono necessari
per considerarla una fase significativa? A riguardo, i produttori hanno
anche chiesto spiegazioni al legislatore, ma a quanto risulta a
ItaliaOggi non hanno ricevuto ancora risposte certe.
Più complicato poi è il caso del mascarpone, poiché esso è composto
da latte e crema di latte. Stando al decreto, va indicata solo la
provenienza del primo ingrediente; tuttavia, se le provenienza dei due
ingredienti fosse diversa, gli organi di controllo potrebbero sanzionare
il produttore perché ne deriverebbe una situazione ingannevole per il
consumatore.
Infine il decreto non specifica quale indicazione fornire nel caso in
cui il latte utilizzato come ingrediente di un prodotto lattiero
caseario provenga sia da Paesi Ue che extra Ue, non avendo disciplinato
un'ipotesi di provenienza mista.
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