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predati, ha subito perdite economiche consistenti, riducendo al minimo gli esborsi. Si tratta, in questo caso, di deroghe allo smaltimento di animali morti in azienda e all’individuazione delle cosiddette “zone isolate”». In pratica gli allevatori, da ora in poi, potranno interrare in loco, questo in considerazione del fatto che è più semplice reperire a livello aziendale siti naturalmente idonei allo scopo, una quantità di carcasse annue da smaltire inferiore a 30 capi ovini e caprini adulti e a 60 agnelli.
E’ chiaro che esistono determinate condizioni per operare l’interramento e criteri per la realizzazione delle fosse, secondo quanto dispone la delibera 1095 relativa ai cimiteri aziendali, dove sono anche indicati i sistemi di vigilanza. Tocca al Comune, infatti, disciplinare le procedure di interramento e censirne i siti con le bestie sepolte. La Polizia Municipale e la Asl dovranno invece vigilare per quanto di competenza, mentre ai servizi veterinari appartiene l’accertamento della corretta identificazione del bestiame e che non vi siano rischi di trasmissione di zoonosi. Nel caso di ovini di età superiore a 18 mesi è previsto il prelievo del tronco encefalico per l’effettuazione del test diagnostico per TSE.
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