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*Tra le aree di interesse ecologico rientrano le superfici con colture azotofissatrici,
vale a dire: arachide, cece, cicerchia, erba medica e luppolina,
fagiolo, fagiolo dall’occhio, fagiolo d’Egitto, fagiolo di Lima, fava,
favino e favetta, fieno greco, ginestrino, liquirizia, lupinella,
lupino, moco, pisello, sulla, trifogli, soia, veccia, veccia villosa.
Aiuto Accoppiato
Viene
riconosciuto a quegli agricoltori che coltivano o allevano determinate
colture o razze, a determinate condizioni e regole. E’ però obbligatorio
che il produttore presenti una Domanda Unica con un minino di 3 UBA
(unità di bovino adulta), per i premi legati alla zootecnia, o con
minimo 5.000 mq di superficie se invece volesse richiedere per i premi
legati al terreno/coltura. L’Italia ha deciso di assegnare agli aiuto
accoppiati l’11% del plafond, che equivale per i primi due anni di
programmazione a 426,8 milioni di euro/anno (210,5 mln zootecnia, 146,3
mln seminativi, 70 mln colture permanenti-olivo). In particolare, per le
proteaginose e il frumento duro, il premio viene concesso solo a 4
regioni italiane: Umbria, Toscana, Marche e Lazio. Per quanto riguarda
gli olivicoltori, il premio è sull’ettaro e non più sull’olio prodotto.
In Umbria, viene corrisposto solo il premio a quei coltivatori che
aderiscono a sistemi di qualità (Dop).
Aiuto ai piccoli agricoltori
Gli
agricoltori che hanno titoli nel 2015, di proprietà o in affitto, con
un importo compreso tra 500 e 1.250 euro, possono aderire al Regime di
Piccoli Agricoltori, presentando domanda entro il 15 settembre 2015.
L’azienda deve comunque presentare una superficie minima superiore a
5.000 mq per essere ammessa. Sono esonerati dagli obblighi previsti per
il Greening. Non sono oggetto di controlli di condizionalità. Può
convenire a quei produttori che non devono richiedere aiuti accoppiati.
Aiuto ai giovani agricoltori
L’importo
impegnato dall’Italia è pari all’1% del budget. Per “giovane
agricoltore” si intende una persona fisica che si insedia per la prima
volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda, o che sia
già insediata in un’azienda agricola nei cinque anni che precedono la
prima presentazione di una domanda, che non ha più di 40 anni nell’anno
della presentazione della domanda. E’ un premio annuale calcolato al 25 %
del valore medio dei diritti all’aiuto, di proprietà o in affitto,
detenuti dall’agricoltore.
Esempio:
se nel 2015, un giovane di 39 anni e 6 mesi di età si insedia a
febbraio e poi presenta la Domanda Unica a maggio 2015, percepirà
l’aiuto consistente nell’aumento del 25% del valore dei suoi titoli,
fino all’età di 44 anni e sei mesi (cioè fino al 2019). Ma se lo stesso
soggetto si fosse insediato nel 2012, la decorrenza dei 5 anni
scatterebbe da quella del suo insediamento.
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