Penalizzati gli agricoltori che diminuiscono la superficie ammissibile tra il 2014 e il 2015
Fonte notizia:
Gli
agricoltori sono alle prese con la programmazione della prossima
campagna agraria e devono fare i conti con i cambiamenti della nuova
Pac, che entra in vigore dal 1° gennaio 2015, ma di fatto influenza le
prossime semine autunnali.
Due
temi sono particolarmente sentiti in questo periodo in cui scadono o si
rinnovano i contratti di affitto: il guadagno insperato e le clausole
da inserire nei contratti di affitto.
Il guadagno insperato
L’art.
28 del Reg. Ue 1307/2013 prevede la seguente norma: in caso di vendita o
cessione o scadenza di un affitto (parziale o totale), tra il 16 maggio
2014 a il 15 maggio 2015, uno Stato membro può stabilire che l’aumento
del valore di titoli sia riversato alla riserva nazionale.
L’Italia
ha deciso di utilizzare questa norma; infatti l’art.10 dell’emanando
decreto ministeriale di attuazione del nuovo sistema di pagamenti
diretti prevede: in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o
totale di un contratto di affitto di superfici agricole tra il 16 maggio
2014 e il 15 maggio 2015, l’aumento del valore dei titoli assegnati
all’agricoltore interessato è riversato nella misura del 50% nella
riserva nazionale.
In
altre parole, la diminuzione di superficie ammissibile nella domanda
Pac 2015 rispetto alla domanda Pac 2014 genera un “guadagno insperato”,
che viene penalizzato con una decurtazione a
favore della riserva
nazionale, nei seguenti casi:
- vendita di terreno;
- cessione di terreno in affitto;
- scadenza di un contratto affitto.
Questa
penalizzazione è dovuta al fatto la riduzione della superficie
ammissibile genera un aumento del valore dei titoli, che viene chiamato
“guadagno insperato”.
Una conseguenza del “modello irlandese”
La
norma sul “guadagno insperato” si è resa necessaria in conseguenza
dell’applicazione del “modello irlandese”, in cui il valore dei titoli è
fissato sulla base dei pagamenti percepiti nel 2014 che sono “fissati” sulla superficie ammissibile del 2015.
Più precisamente, il “modello irlandese” prevede che il nuovo pagamento di base dipende dal valore unitario iniziale (VUI), il quale è un valore calcolato per ogni singolo agricoltore, che si ottiene dalla seguente formula:
VUI = (x / y) * (A / B)
x = massimale nazionale del pagamento di base nel 2015;
y = importo dei pagamenti erogati a livello nazionale per il 2014;
A = pagamenti ricevuti dall’agricoltore per il 2014;
B = superficie ammissibile (=numero dei titoli) del singolo agricoltore nel 2015.
Il rapporto (x / y)
dipende dallo Stato membro ed è indipendente dalla situazione di ogni
agricoltore. L’Italia ha scelto il “modello irlandese”, con un pagamento
di base di circa 58%; in tal caso, il rapporto (x / y) potrebbe assumere un valore di circa 57,2%; a ciò si aggiunge il pagamento greening al 30%.
Il rapporto (A / B), invece, dipende dalla situazione individuale di ogni agricoltore.
In sintesi, il valore unitario iniziale tiene conto di due fattori:
- i pagamenti percepiti, riferiti all’anno 2014;
- il numero di ettari ammissibili riferiti all’anno 2015.
Come si calcola il guadagno insperato
Il
“modello irlandese” permette all’agricoltore di “spalmare” i pagamenti
percepiti nel 2014 sulla superficie ammissibile del 2015; quest’ultima
può essere inferiore a quella del 2014, generando un aumento del valore
dei titoli. In questo modo si genera un guadagno insperato, che colpisce
tutti gli agricoltori che riducono la superficie ammissibile tra il
2014 e il 2015, a causa di vendita, cessione in affitto o scadenza di
affitto.
L’aumento del valore dei titoli si determina dalla differenza tra i seguenti due valori (art. 27, Reg. 639/2014):
- il valore dei titoli che l’agricoltore ottiene dopo la vendita o l’affitto;
- il valore dei titoli che l’agricoltore avrebbe ottenuto senza la vendita o l’affitto.
L’emanando
decreto ministeriale prevede che il 50% di tale aumento del valore dei
titoli viene decurtato all’agricoltore e riversato nella riserva
nazionale.
Deroga
L’emanando
decreto ministeriale prevede che il guadagno insperato non si applica
quando si verificano contestualmente due circostanze:
- affitti di durata uguale o inferiore a un anno;
- l’importo da riversare nella riserva è inferiore a 1.000 euro.
In
altre parole, la normativa concede una piccola flessibilità per i
contratti annuali in scadenza, quando la riduzione della superficie
ammissibile tra il 2014 e il 2015 è di pochi ettari.
Problema per gli affitti
La
norma sul guadagno insperato crea problemi in tutti i casi in cui
l’agricoltore ha un contratto in scadenza tra il 16 maggio 2014 a il 15
maggio 2015, ad esempio un contratto che scade il 10 novembre 2014, come
nel caso di tanti contratti di affitto.
L’agricoltore
potrebbe essere nella condizione di non poter rinnovare il contratto di
affitto per rifiuto da parte del proprietario o per necessità
aziendali.
Per
evitare un taglio del valore dei titoli, l’agricoltore deve
necessariamente rinnovare il contratto di affitto o trovare un’altra
superficie ammissibile. In alternativa, l’agricoltore può anche
accettare la decurtazione del guadagno insperato, poiché comunque
mantiene il 50% del valore dei titoli sul contratto di affitto scaduto.
Ogni agricoltore che si trova in tale condizione deve fare attentamente i conti per capire la soluzione più conveniente.
Un esempio
Per comprendere meglio gli effetti del guadagno insperato facciamo un caso concreto.
Un
agricoltore ha coltivato 70 ettari nel 2014, di cui 50 in proprietà e 20
in affitto, con un valore di titoli di 50.000 euro (tab. 1). Se
mantiene la stessa superficie nel 2015, il VUI sarà pari a 368,75 €/ha.
Il valore dei pagamenti diretti, composto da pagamento di base e
pagamento greening, sarà di 36.990 € nel 2015 per poi diminuire al 27.545 € nel 2019, in applicazione del “modello irlandese” (tab. 2).
Se
il contratto di affitto di 20 ettari scade a novembre 2014 e non viene
rinnovato, l’agricoltore nel 2015 coltiverà 50 ettari, anziché 70
ettari. Tale caso si configura come guadagno insperato; infatti, il VUI
sarà pari a 516,25 €/ha, anziché 368,75 €/ha, generando un aumento del
valore dei titoli. Esattamente, il valore dei titoli del pagamento di
base passerebbe nel 2015 da 346,62 €/ha a 485, 27 €/ha (tab. 4). I
pagamenti diretti totali rimarrebbero invariati in valore assoluto,
anche in presenza di un numero inferiore di ettari.
La
norma sul guadagno insperato prevede che il 50% dell’aumento del valore
del titolo, precisamente 69,32 €/ha, venga riversato nella riserva
nazionale (tab. 4). Ciò implica che l’agricoltore perde un valore dei
pagamenti diretti di 5.284 € nel 2015 e valori leggermente inferiori
negli anni successivi (tab. 3). Di conseguenza, il valore del titolo –
dopo la decurtazione a favore della riserva nazionale – diventa 415,95
€/ha.
Contratti privati di affitto
I
contratti di affitto per la prossima campagna agraria, e precisamente
quelli stipulati tra il 16 maggio 2014 e il 15 maggio 2015, presentano
delle specificità, visto che i titoli vecchi scadono il 31 dicembre 2014
e i titoli nuovi non sono ancora assegnati.
Per
risolvere tale situazione, il Reg. 639/2014 (art. 21) prevede precise
norme sull’assegnazione dei titoli in presenza di contratti di affitto
stipulati tra il 16 maggio 2014 e il 15 maggio 2015.
In
caso di affitto dell’azienda o di parte di essa, per i contratti di
affitto stipulati prima del 15 maggio 2015, i contraenti possono
inserire una clausola contrattuale che prevede il trasferimento, insieme all’azienda, dei corrispondenti diritti a ricevere i titoli da assegnare.
Più
precisamente, il proprietario fissa i titoli a suo nome e,
contestualmente, trasferisce all’affittuario i diritti dell’azienda
affittata, sia il valore dei titoli che il “requisito del 2013” (art.
24, par. 8, Reg. 1307/2013; art. 21, Reg. 639/2014).
La procedura per l’assegnazione dei titoli è la seguente:
- con la Domanda Pac del 15 maggio 2015, i titoli all’aiuto vengono assegnati al locatore (proprietario);
-
gli stessi titoli vengono immediatamente direttamente trasferiti
all’affittuario che beneficerà dei pagamenti che il locatore
(proprietario) ha percepito nel 2014;
- al termine del contratto di affitto, i titoli ritornano al locatore (proprietario).
Il
trasferimento richiede la qualifica di agricoltore attivo per entrambe
le parti e il contratto di affitto deve avere una scadenza successiva al
15 maggio 2015.
Questa
norma consente di stipulare i contratti di affitto per la prossima
campagna agraria senza problemi, salvaguardando le prerogative e i
diritti sia del proprietario che dell’affittuario.
Contratti privati di vendita
Anche
i contratti di compravendita per la prossima campagna agraria, e
precisamente quelli stipulati tra il 16 maggio 2014 e il 15 maggio 2015,
presentano delle specificità.
Il
Reg. 639/2014 (art. 20) prevede precise norme sull’assegnazione dei
titoli in presenza di contratti di compravendita stipulati prima del 15
maggio 2015.
In
caso di vendita dell’azienda o di parte di essa, per i contratti di
compravendita stipulati prima del 15 maggio 2015, i contraenti possono
inserire una clausola contrattuale che prevede il trasferimento, insieme all’azienda, dei corrispondenti diritti a ricevere i titoli da assegnare.
In
altre parole, l’acquirente dell’azienda agricola acquisisce tutti i
diritti dell’azienda acquistata, sia il valore dei titoli che il
“requisito del 2013” (art. 24, par. 8, Reg. 1307/2013).
Con
la Domanda Pac del 15 maggio 2015, i titoli vengono assegnati al
venditore e immediatamente direttamente trasferiti e fissati in capo al
compratore che beneficerà dei pagamenti che il venditore ha percepito
nel 2014.
Anche in questo caso, il trasferimento richiede la qualifica di agricoltore attivo per entrambe le parti.
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